Statuto

TITOLO I – DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 È costituita l'associazione senza fini di lucro denominata “ASSOPROVIDER – Associazione Provider Indipendenti” con sede in Via Casa Sasso n. 7 – 84014 Nocera Inferiore (SA).

1.2 Su delibera del consiglio direttivo dell'associazione, può essere variata la sede legale, ed anche la sede amministrativa, qualora lo impongano le esigenze di natura logistica tecnica ed amministrativa.

1.3 Potranno formarsi distaccamenti della associazione sia a livello provinciale, regionale e nazionale.

ARTICOLO. 2 – SCOPO E OPERATIVITA'

2.1 L'associazione si prefigge come scopo:
a) la rappresentanza degli associati presso Autorità, Enti e Istituzioni tutelando gli interessi sia singolari che collettivi e la definizione di regole di comportamento e di qualità nella vendita di servizi Internet;
b) la promozione dell'Associazione per la tutela dei diritti di libera impresa contro ogni genere di monopolio;
c) la promozione presso le Istituzioni preposte di progetti di norme atte a meglio tutelare e regolamentare il settore delle telecomunicazioni e del mondo Internet in particolare;
d) la creazione di una struttura atta allo scambio di esperienze e tecnologie, luogo di discussione formative per tutti gli Internet Service Provider indipendenti;
e) la cura e la tutela degli interessi degli aderenti all'Associazione e degli altri Provider Italiani;
f) studiare e risolvere problemi economici e sociali relativi alle imprese associate, concordare contratti collettivi di lavoro che interessino le stesse.

2.2 L'associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale. In particolare potrà: aprire nuove sedi in Italia ed all'estero, nominare delegati regionali i cui compiti saranno determinati dal consiglio direttivo, acquistare immobili, mobili registrati e beni mobili in genere senza bisogno di particolari autorizzazioni oltre quelle richieste dalla legge e dal presente statuto; potrà assumere e licenziare dipendenti, acquisire brevetti, modelli di utilità ed altri beni immateriali, fondare testate giornalistiche, fare pubblicazioni assumere partecipazioni in altri organismi associativi, compiere tutti gli atti attinenti ed utili al proprio oggetto, senza che le si possano sollevare eccezioni di incapacità o di limitazioni dei suoi fini associativi.

ARTICOLO 3 – DURATA E SCIOGLIMENTO

3.1 La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

3.2 In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 4 – SOCI AMMISSIBILI

4.1 Potranno acquisire la qualità di soci sole le imprese che producono e/o commercializzano servizi di accesso ad Internet, servizi di realizzazione siti web, servizi on-line, quali a titolo non esaustivo hosting, housing, collocation, application services o comunque servizi fruibili attraverso internet, conformemente ai dettami delle norme vigenti. Sono espressamente escluse le imprese che erogano servizi di telefonia fissa e mobile come attività preminente. I soci hanno tutti pari diritti ed obblighi ed in particolare hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

ARTICOLO 5 – SOCIO ONORARIO E SOCIO BENEMERITO

5.1 Eccezionalmente l'associazione riconosce la qualifica di socio onorario a persone fisiche, anche non aventi i requisiti statutari per essere soci effettivi, che si siano distinte in ambiti vicini agli intenti dell'associazione e che vengono nominate con delibera del consiglio direttivo.

5.2 Il socio onorario può essere nominato per un anno, per un periodo di tempo limitato ed anche per tutta la durata della sua vita.

5.3 La qualifica di socio benemerito è riconosciuta dall'associazione a persone giuridiche o fisiche, anche non aventi i requisiti statutari per essere soci effettivi, nominate con delibera del consiglio direttivo.

5.4 Il socio benemerito può essere nominato per un anno, per un periodo di tempo limitato ed anche per tutta la durata della sua vita.

5.5 La qualifica di socio benemerito ed onorario viene conferita con voto di maggioranza dal consiglio direttivo.

5.6 La proposta di conferimento può essere presentata da membri del consiglio direttivo o da petizione di almeno cinquanta soci e deve essere suffragata da documentazione adeguata.

5.7 I soci benemerito ed onorario saranno proclamati tali durante l'assemblea ordinaria immediatamente successiva alla delibera del consiglio direttivo.

5.8 Non più di un socio benemerito e non oiù di un socio onorario possono essere designeti per ogni anno sociale.

5.9 I soci benemerito e onorario, non sono tenuti a corrispondere la quota sociale.

ARTICOLO 6 – DURATA E DECORRENZA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO

6.1 L'adesione all'associazione è necessariamente a tempo indeterminate fermo in ogni caso il diritto di recesso. Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea. L'adesione all'associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

6.2 La qualità di socio decorre dalla data di iscrizione nel libro soci.

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci versano la quota annuale di partecipazione determinata annualmente dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1 La qualifica di socio si perde: per recesso, per la perdita dei requisiti di cui ai precedente articolo 2, per esclusione, che viene pronunziata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio moroso, e dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, per comportamenti contrari allo Statuto o alle norme vigenti in materia di Telecomunicazioni, o per indegnità.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

9.1 Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, i Vicepresidenti e il Presidente.

TITOLO IV – ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 – AVENTI DIRITTO, REGOLE PER LA CONVOCAZIONE E POTERI DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.

10.2 Alle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto di intervenire tutti i soci.

10.3 L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

10.4 L'assemblea dovrà essere convocata dal consiglio direttivo quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci.

10.5 L'assemblea ordinaria: approva il bilancio correlate della relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta; nomina il Consiglio direttivo; delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame al consiglio direttivo.

10.6 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione; viene convocata dal consiglio direttivo o su domanda di un decimo degli associati.

ARTICOLO 11 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

11.1 Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più della metà dei soci, mentre in seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia il numero dei soci.

11.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 12 – MODALITA' DI VOTAZIONE

12.1 Possono partecipare all'assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio o ad un estraneo.

12.2 Il massimo delle deleghe consentito sarà di tre per delegato.

12.3 II Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza mediante via telematica.

ARTICOLO 13 – VERBALI DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente od, in sua assenza, dal vice presidente, il quale nomina il segretario per redigere il verbale.

13.2 Iverbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario, salvo che risultino da atto notarile.

ARTICOLO 14 – ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

14.1 L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 II Consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea ed è composto da tre a nove membri.

15.2 Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica due anni e comunque fino a che l'assemblea ordinaria non precede al rinnovo delle cariche.

15.3 II Consiglio direttivo determina la quota sociale annua che deve essere versata dai soci per far parte dell'associazione.

15.4 Si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno due suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all'attività dell'associazione.

15.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.6 Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri Il Vice Presidente ed il Tesoriere.

TITOLO VI – IL PRESIDENTE

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE

16.1 II Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

16.2 Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione ad ogni effetto.

16.3 La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del consiglio direttivo ai quali il consiglio abbia delegate tutti o parte dei propri poteri.

16.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

16.5 II presidente dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige detto consiglio e controlla l'amministrazione sociale.

TITOLO VII – AMMINISTRAZIONE – ENTRATE – BILANCIO

ARTICOLO 17 – AMMINISTRAZIONE – ENTRATE – BILANCIO

17.1 II presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili di fronte all'assemblea del buon andamento dell'associazione.

ARTICOLO 18 – ENTRATE

18.1 Le entrate dell'associazione sono date:
a) – dalle quote annuali versate dai soci;
b) – dai contributi di enti pubblici e privati ;
c) – da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi.

ARTICOLO 19 – BILANCIO

19.1 Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario.

19.2 Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.3 I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di coloro che abbiano motivate interesse alla loro lettura.

19.4 All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salve che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20 – TESORIERE

20.1 II tesoriere eletto dai consiglio direttivo dura in carica due anni.

20.2 Oltre a tenere la cassa della associazione al tesoriere competono i seguenti poteri:

a) incassare somme da chiunque e comunque dovute all'associazione;

b) esigere qualunque somma o credito in capitale ed accessori e darne quietanza;

c) aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni e valori sui fondi dell'associazione, girarli e trasferirli;

d) effettuare depositi e prelievi e compiere in genere le ordinarie operazioni bancarie.

TITOLO VIII (cancellato nel 2008)

Dal 2008 “Durata e Scioglimento” sono state indicate nell'art. 3 del Titolo 1

TITOLO IX – MODIFICHE STATUTARIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 – DIRITTO DI VOTO PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO

21.1 Tutti i soci hanno diritto di voto nell'assemblea convocata per la modifica del presente statuto.

21.2 Per quanto non previsto al presente statuto si applica la normativa vigente in materia.

F.to Fici Matteo

F.to Antonio Ioli notaio

Scarica PDF

Visits: 382