Banda Ultralarga, Ecco le Semplificazioni introdotte dal Codice Europeo

Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche: come cambiano le procedure di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Il webinar Assoprovider.

Tornano i webinar Assoprovider, dopo la pausa estiva. L'ingegner Alfredo Pasini, consulente per la normativa dell’associazione, tiene una diretta live sul tema “Banda Ultralarga: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica”.

Durante l’appuntamento, moderato dal vicepresidente Marcello Cama, vengono illustrate le semplificazioni normative legate all’approvazione del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche recepite con Decreto Legislativo 207/2021.

Vi presentiamo una sintesi dei contenuti principali. È possibile rivedere la diretta sul canale YouTube ufficiale di Assoprovider:

Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

La principale novità riguarda il fatto che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le reti infrastrutturali per le reti a fibra ottica a Banda Ultralarga sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria. Hanno quindi carattere di pubblica utilità (sono sullo stesso piano per esempio degli impianti idrici o elettrici). Per questo motivo, possono quindi essere ubicati in ogni parte del territorio comunale. Se esistono delle discipline locali per individuare delle aree specifiche dove installarle, queste non devono comunque ostacolare il loro insediamento e funzionamento.

In sostanza, per la posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica, salvo le norme a tutela di beni ambientali e culturali, oltre che quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (spesso motivo di ritardo)

Le autorità competenti adottano le proprie decisioni in merito alla concessione del diritto agli operatori di installare infrastrutture entro 90 giorni su proprietà pubbliche o private.

Opere civili, scavi e occupazione suolo pubblico

Passiamo ora alle procedure semplificate per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica che prevedono la realizzazione di opere civili, scavi o l’occupazione di suolo pubblico. 

In questo caso, l’operatore deve richiedere un’autorizzazione all’ente gestore del luogo pubblico (in genere il comune o la provincia, in base alla competenza), presso lo sportello unico dell’ente. L’istanza è unica ed è effettuata per tutti i profili connessi agli interventi.

Se ci sono più enti coinvolti ci si rivolge al comune di maggiore dimensione demografica, il quale deve convocare, entro 5 giorni lavorativi, una conferenza dei servizi per procedere all’approvazione.

Nelle due tabelle successive, ricostruiamo l’iter della fase istruttoria per richiedere l’autorizzazione all’ente locale di competenza:

slide 1
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Durante il webinar, l'ingegner Pasini si sofferma inoltre sulle possibili varianti in corso d’opera e il transito dei cavi da altre proprietà.

Tra gli argomenti di maggiore interesse, il cosiddetto SINFI, il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, una sorta di mappa nazionale delle infrastrutture di vario genere, non solo riguardo alla comunicazione elettronica.

Se l’installazione delle infrastrutture prevede degli scavi, l’operatore è obbligato a comunicare il progetto in formato elettronico al SINFI, perché in tal modo l’amministrazione interessata può verificare se in quell’area si possono condividere opere, condutture e altre opere che possono servire anche ad altri operatori.

Entro 30 giorni, questi ultimi possono quindi concordare un piano comune di scavi e opere.

A quali tipologie di oneri e canoni vanno incontro gli operatori per l’impianto di reti o per l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica, da parte di PA, regioni, province e comuni?

Nessuno, fatto salvo il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex art. 1 legge 160/2019).

Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici

L’articolo 44 della norma prevede una serie di misure per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, quali:

  • Torri
  • Tralicci
  • Impianto radio-trasmittenti
  • Ripetitori di servizi di comunicazione elettronica
  • Stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili (GSM/UMTS/5G)
  • Reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicata alla televisione digitale terrestre
  • Reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie e alla protezione civile
  • Reti radio a larga banda punto-multipunto

Anche in questo caso è previsto il rilascio di un’autorizzazione da parte degli enti locali, dopo l’accertamento della competente ARPA sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione (legge n.36/01).

Come in precedenza, approfondiamo l’iter autorizzativo con delle tabelle riassuntive:

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codice europeo slide 4

L’attenzione passa poi alle deroghe previste per l’infrastrutturazione degli impianti radioelettrici:

  • Per impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20W è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  • Per installazione di apparati di tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette in formato digitale, tramite PEC, la descrizione dimensionale dell’impianto all’Ente locale (e all’ARPA in copia).
  • Le installazioni e modifiche degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti di radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione a uso pubblico sono soggette ad autocertificazione, se hanno potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
  • L’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione.

Ulteriori deroghe sono previste per i cosiddetti interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza (microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria, etc.) e per l’installazione di impianti temporanei di telefonia mobile da attivare in caso di emergenza, per motivi di sicurezza, in occasione di eventi o esigenze stagionali.

Infrastrutturazione digitale degli edifici

Ultimo argomento del webinar, la legge numero 164 del 2014 che ha previsto una serie di norme per regolamentare l’infrastrutturazione digitale degli edifici.

Tra i punti salienti:

  • Per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione profonda, è prevista l’obbligatorietà dell’equipaggiamento con infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, inclusi gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica.
  • Allo stesso modo, tali edifici devono essere equipaggiati di un punto di accesso: di cosa si tratta? Di un punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio, accessibile alle imprese autorizzate, che consente la connessione con l’infrastruttura predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  • Gli edifici che presentano le caratteristiche dei punti precedenti possono beneficiare dell’etichetta “edificio predisposto alla banda larga”. Tale attestazione diventa obbligatoria per le costruzioni per cui la domanda di attestazione edilizia sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2022.

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