Modem libero: Assoprovider vince al Consiglio di Stato

Rigettato il ricorso di Wind 3 sulla questione del modem libero, una delle battaglie portate avanti da Assoprovider

Un altro traguardo raggiunto da Assoprovider. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso effettuato da Wind 3 sul modem libero.

Quella del modem libero è una delle battaglie di equità e trasparenza portata avanti negli anni dalla nostra associazione. In questo articolo ne ripercorriamo in breve la storia.

Perché il modem non era libero

Prima della denuncia della nostra associazione, alcune grandi compagnie telefoniche obbligavano gli utenti a scegliere un modem da loro proposto, includendo, secondo una pratica molto oscura, il costo dell'apparecchio negli abbonamenti, danneggiando così sia i consumatori che gli operatori di prossimità.

La denuncia porta a una delibera di Agcom nel 2018 che accoglie le tesi di Assoprovider e contro la quale si muovono alcune compagnie telefoniche con un ricorso al Tar.

Il Tar del Lazio nel 2020, tuttavia, boccia il ricorso di Tim e Wind 3, offrendo così la possibilità ai consumatori di scegliere il modem da usare, indipendemente dalla compagnia a cui sono legati.

Nel 2021 Tim ricorre al Consiglio di Stato, che definisce “in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti della delibera Agcom in materia di modem libero”. Qui un articolo di Wired che approfondisce la vicenda.

Veniamo a oggi: il Consiglio di Stato

Anche Wind 3 si appella al Consiglio di Stato, opponendosi alla sentenza del Tar del Lazio.

Una scelta, tuttavia, che non ha cambiato il quadro normativo, con il Consiglio di Stato che ha respinto l'appello della compagnia telefonica, confermando le bontà delle argomentazioni della nostra associazione.

Una decisione che tutela sia i consumatori, che possono continuare a risparmiare comprando modem a prezzi più contenuti, e sia i piccoli e medi operatori che possono essere più competitivi sul mercato.

«Gli utenti finali hanno il diritto di utilizzare apparecchiature terminali di accesso ad Internet di loro scelta. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet, non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta», si legge nella sentenza. 
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